Il Codice prevenzione incendi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 aprile 2019 ed è importante sapere che non è operativo sin da subito perchè prevede 180 giorni di tempo per l’entrata in vigore, in questo modo sappiamo per certo che entrerà in vigore il 21 ottobre 2019, in questo modo sarà possibile familiarizzare con le nuove procedure.

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Codice prevenzioni, ecco le strutture interessate

Il Codice ha subito delle importanti modifiche, da adesso infatti ci saranno degli obblighi importanti da rispettare per quanto riguarda le officine, i laboratori, gli stabilimenti che si occupano della produzione di sostanze ritenute a rischio, dei depositi di carta e di legnami, delle fabbriche per la produzione di arredi, del materiale elettrico, delle lampade, dei laterizi ed infine dei cementifici.

A quanto pare saranno soggetti all’obbligo anche tutti gli alberghi ad esclusione delle strutture turistico ricettive che si trovano all’aria aperta oppure dei rifugi alpini, poi delle scuole esclusi gli asili nido, gli edifici che usufruiscono della tutela del Codice dei Beni ambientali e che contengono archivi, musei, esposizioni, mostre e gallerie.

Il Codice in questione è diventato obbligatorio per tutte le nuove attività, per la modifica e per l’ampliamento delle attività già esistenti; tutte le misure adottate in precedenza dovranno essere compatibili con i cambiamenti, in alternativa si potranno effettuare interventi di modifica o di ampliamento solo nel rispetto dei criteri generali di prevenzione degli incendi o semplicemente applicando il Codice a tutta l’attività, coinvolgendo a questo punto anche quella non interessata dagli interventi.

E’ inoltre importante che le attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non usufruiscono di disposizioni più specifiche come il Decreto del 31 marzo 2003 o quello del 15 marzo del 2005  .