La richiesta di permesso di costruire viene generalmente presentata, almeno secondo quanto previsto dalla legge, dal proprietario dell’immobile oppure da chi abbia un alto titolo per richiederlo.

Questo secondo caso fa riferimento a tutti quei soggetti che abbiano una particolare relazione qualificata con il bene immobile, che possa essere reale oppure obbligatoria.

Nel caso di una connessione solo obbligatoria, si richiede in genere il consenso del proprietario.

A questo punto ci si potrebbe chiedere come si debba controllare tale legittimazione alla richiesta di permesso di costruire.

Per chiarire questo punto è recentemente intervenuto il TAR Lombardia, sezione I di Brescia, con la sentenza 21 gennaio 2019, numero 70.

Richiesta permesso di costruire come avvengono i controlli

All’interno della sentenza si legge come sia necessario che il controllo in merito alla legittimazione alla richiesta del titolo abilitato vada esercitato con serietà e rigore.

Nella richiesta di permesso di costruire i controlli dovranno essere effettuati dal Comune, che dovrà valutare la presenza di un titolo che consenta di fondare una relazione giuridicamente qualificata tra il soggetto richiedente e il bene immobile.

Per questo, il Comune non dovrà limitarsi solamente ad una valutazione superficiale della sussistenza dei requisiti di legge, ma ad un’attenta analisi che riguardi anche quelli che possono essere i rapporti civilistici intercorrenti tra il soggetto ricorrente, il bene immobile e anche il proprietario di questo, nel caso in cui si tratti di un immobile sul quale si trovino solamente dei diritti di derivazione obbligatoria.