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Denominato ex Concessione edilizia, il Permesso di costruire è un titolo abilitativo nel settore edile ed è un provvedimento che abilita all’esecuzione di opere edilizie.

Qual è la procedura da seguire per chiederlo e a chi rivolgersi? Scopriamo in questa guida tecnica tutti i dettagli per non sbagliare.

Permesso di costruire: cos’è e quando non serve?

Per costruire una casa, un fabbricato o anche un semplice muro è necessario chiedere al Comune il permesso di costruire, il quale rappresenta, nel settore edile, il Provvedimento con cui l’Ente locale concede ad ogni cittadino un nullaosta a costruire in un’area edificabile.

Il permesso di costruire ha sostituito la concessione edilizia e si può inquadrare all’interno dei provvedimenti di autorizzazione che eliminano ogni limite all’esercizio del diritto di proprietà.

Tuttavia, non sempre è necessario richiedere il Permesso di costruire al Comune. Se la nuova costruzione non rientra tra le ipotesi di attività edilizia libera, allora non c’è bisogno di richiedere alcuna autorizzazione all’Ente Locale.

comune di Ravenna un esempio del permesso di costruire

comune di Ravenna un esempio del permesso di costruire

Ai sensi dell’articolo 6, DPR. 380/2001, tra gli interventi di edilizia libera rientrano:

  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo eseguite in aree esterne al centro edificato (ad eccezione delle attività di ricerca di idrocarburi);
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola alle pratiche pastorali;
  • gli interventi di manutenzione ordinaria tra cui le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
  • le attività di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, compresa la realizzazione di vasche di raccolta delle acque;
  • le serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • i pannelli solari, fotovoltaici che consentono di massimizzare l’efficienza energetica degli edifici;
  • le aree ludiche senza fini di lucro;
  • le prestazioni dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee che devono essere rimosse al cessare delle necessità (entro un lasso temporale non superiore ai 90 giorni, previa comunicazione di avvio d’esecuzione dei lavori al Comune di pertinenza).

In questi casi, il cittadino privato non deve presentare alcuna denuncia di inizio attività e non deve richiedere il Permesso di costruire all’Ente locale.

La normativa vigente riconosce alle Regioni il potere regolamentare di estendere le ipotesi di attività edilizia libera.

Permesso di costruire: quando è necessario?

Chiarite le casistiche in cui non è necessario presentare il Permesso di costruire, è fondamentale sottolineare che lo stesso titolo abilitativo deve essere richiesto all’Ente locale ogni volta si pongano in essere interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ovvero nei seguenti casi:

  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • opere di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che portino alla costruzione di un edificio diverso dal precedente, ovvero che comportino mutamenti della destinazione d’uso dello stesso.

Come richiedere il Permesso di costruire?

Ecco l’iter procedurale da seguire passo dopo passo per richiedere il Permesso di costruire al Comune. Per presentare la relativa istanza all’Ufficio tecnico dell’Ente comunale (Settore Opere Pubbliche/Edilizia Privata), è necessario essere proprietari dell’immobile interessato dall’intervento o avere titolo per la realizzazione dello stesso.

Occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e, una volta compilata, deve essere presentata allo Sportello unico, corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento tecnico edilizio e da un documento d’identità in corso di validità del tecnico incaricato dal proprietario.

Per quanto concerne le tempistiche del servizio, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutta la documentazione, l’ufficio tecnico procedere con l’espletamento dell’istruttoria.

Una volta firmato il Permesso di costruire da parte del Dirigente del Settore, viene rilasciato al soggetto istante entro 30 giorni dalla redazione dell’istruttoria.

Permesso di costruire: vale la regola del “silenzio-assenso”?

Una volta ricevuta la domanda per ottenere il permesso di costruire, il responsabile dell’Ufficio tecnico deve procedere ad espletare tutti gli accertamenti opportuni per verificare la regolarità dell’intervento edilizio richiesto dal cittadino.

Se al cittadino non viene comunicato nulla, vige la regola del “silenzio-assenso” ovvero il permesso di costruire è come se fosse stato rilasciato dall’Ente locale, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto paesaggistico o idrogeologico.

Revoca del permesso di costruire: è possibile?

Il Permesso di costruire può essere revocato dalla Pubblica Amministrazione? In effetti, non può essere revocato, ma è annullabile nel caso in cui siano riscontrate delle anomalie o delle illegittimità.

Si ricorda, infine, che si decade dal permesso di costruire nei casi di mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori nei termini di legge consentiti.