L’ annullamento del permesso di costruire può avvenire in diversi casi, ma va a qualificare l’opera che sia già stata realizzata, in generale, come abusiva.

Proprio in questi casi l’Amministrazione interessata a livello territoriale potrebbe prendere una serie di provvedimenti, che potrebbero andare dalla semplice sanzione pecuniaria sino all’ordinanza di demolizione.

Proprio con riferimento alla possibilità di limitare le sanzioni è intervenuto di recente il TAR Lombardia, sezione II di Brescia, con la sentenza 23 maggio 2018 numero 507.

Che cos’è l’ annullamento del permesso di costruire

L’ annullamento del permesso di costruire è sicuramente un atto che, emesso da un’amministrazione, va a qualificare l’opera che sia già stata realizzata come abusiva.

Spesso l’annullamento può essere seguito da provvedimenti di diverso tipo, che saranno eseguiti proprio dal Comune che sia interessato, e che seguiranno quella che sarà stata la sentenza emessa dai giudici amministrativi.

Ma quali sono questi provvedimenti?

I provvedimenti per l’ annullamento del permesso di costruire

Si potrebbe pensare che, nel caso in cui ci sia stato un annullamento del permesso di costruire, sia sempre necessario imporre la demolizione dell’opera a chi l’abbia costruita.

In realtà, i giudici amministrativi hanno indicato un tipo di orientamento più ampio a riguardo. In particolare, essi hanno specificato come qualora il titolo abilitativo, cioè il permesso di costruire, fosse presente e fosse stato solo successivamente annullato, l’amministrazione abbia il diritto di valutare la situazione concreta.

Potrà, quindi, andare a verificare se i vizi che riguardavano l’opera siano emendabili: se ciò fosse vero, potrebbe essere richiesto solo il pagamento di una sanzione pecuniaria, e non la demolizione dell’opera.