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La realizzazione del un vano ascensore potrebbe vedere la necessità di ottenere, previamente, il permesso di costruire? In relazione a tali fattispecie, che spesso hanno fatto discutere la giurisprudenza, è recentemente intervenuto il TAR Abruzzo, sezione I di Pescara, con la sentenza del 9 aprile 2018, numero 134.

Realizzazione del vano ascensore, quale la sua classificazione

Innanzitutto, in merito alla fattispecie della realizzazione del vano ascensore, il Tribunale Amministrativo ha voluto rimarcare alcuni concetti che erano già stati più volte espressi dalla precedente giurisprudenza.

Infatti, anche in molte altre sentenze, è stato affermato come il vano ascensore possa essere considerato come un vero e proprio volume tecnico, anche nel caso in cui venga costituito ex novo.

Infatti, esso sarebbe strumentale rispetto alla possibilità, da parte dei condomini, di usufruire di un servizio importante, come quello del trasporto.

Inoltre, il fatto per il quale esso sia un volume tecnico, sottolinea anche come il vano ascensore non sia autonomo dal punto di vista funzionale, in quanto esso sarà, ovviamente, destinato a contenere, impianti serventi per il palazzo.

Realizzazione del vano ascensore, il permesso è necessario?

Dopo aver compreso come la realizzazione del vano ascensore possa essere considerata riferibile ad un mero volume tecnico, sarà anche possibile affermare come, qualora esso debba essere costruito all’interno di un palazzo, non sarà necessario ottenere previamente il permesso di costruire, questo proprio per il suo assoggettamento ad una particolare disciplina.

Ovviamente, dovranno sempre essere rispettate tutte le altre regole riferite alla realizzazione del vano ascensore.