Nel momento in cui si voglia ottenere un permesso di costruire sarà necessario pagare quelli che sono i relativi oneri concessori al Comune che sia competente per territorio.

Tali oneri possono essere di differenti entità, sia a seconda dell’intervento che si dovrà realizzare, sia con riferimento al tipo di immobile. Per questo motivo, ci si potrebbe chiedere che cosa potrebbe accadere nel caso in cui un soggetto richiedente rinunci al permesso richiesto, oppure non lo utilizzi.

Per chiarire come comportarsi in queste fattispecie è intervenuto di recente il TAR Lombardia, Sezione II di Milano, con la sentenza 596 del 28 febbraio del 2018.

Oneri concessori, la connessione con le opere

In relazione a quello che può essere il “destino” degli oneri concessori in tutti i casi in cui il soggetto richiedente rinunci alla realizzazione dell’opera, oppure non utilizzi il permesso di costruire, il TAR ha voluto riprendere quello che è un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Infatti, esso ha sottolineato come gli oneri di concessione siano contributi correlati a quella che è la trasformazione del territorio. Per questo, essi si legano all’esercizio concreto della facoltà di costruire, o comunque di trasformare, un immobile.

Seguendo tale assunto, anche nella recente sentenza è stato sottolineato come il contributo non sia dovuto nel momento in cui vi sia rinuncia al permesso, oppure qualora esso non venga utilizzato.

Nel caso in cui il richiedente avesse, quindi, già versato gli oneri concessori, l’Amministrazione sarebbe obbligata a restituire quanto già incamerato, in quanto il denaro non sarebbe legittimamente stato acquisito.