La rinuncia al permesso di costruire può verificarsi in diverse situazioni, ad esempio nel momento in cui sia intervenuta una decadenza del titolo edilizio oggetto dell’originaria concessione.

Tuttavia, in queste situazioni ci si potrebbe chiedere quali siano gli obblighi dell’amministrazione e in che modo si debba agire.

Per chiarire alcuni punti in merito è intervenuto il TAR  Veneto, Sezione II, con la sentenza 15 febbraio 2018 numero 173.

Rinuncia per permesso di costruire, quali le casistiche

La rinuncia al permesso di costruire si può verificare in tutta una serie di casi. Ad esempio, ciò si può vedere nel momento in cui sia intervenuta la decadenza di quello che sarà stato il titolo edilizio originariamente concesso.

La decadenza può verificarsi quando siano scaduti i termini, oppure nel caso in cui siano sopravvenute delle previsioni urbanistiche che vadano a contrastare con le opere che dovrebbero essere realizzate.

Allo stesso modo, la rinuncia può avvenire anche per l’intervento di fatti giuridici che rendano irrealizzabile l’opera, anche solo in parte.

Rinuncia al permesso di costruire, gli obblighi dell’Amministrazione

Nel caso in cui ci sia la rinuncia al permesso di costruire l’amministrazione può avere alcuni obblighi. Quello sicuramente più pregnante è quello di restituire, dietro richiesta del soggetto privato, le somme che siano già state corrisposte a titolo di contributo per la costruzione. Infatti, tale contributo è comunque connesso in modo particolare alla trasformazione del territorio.

Non trasformandosi nulla, ovviamente, il denaro corrisposto dovrà essere successivamente restituito da parte dell’amministrazione.