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Forse non tutti sanno che accanto ai normali titoli edilizi è presente anche il permesso di costruire condizionato, cioè quell’autorizzazione che viene emessa dal Comune ma che viene subordinata, per la sua validità, alla presenza e al soddisfacimento di alcune condizioni preliminari.

Non sempre è  possibile per l’Amministrazione emettere un permesso di costruire condizionato, ed è proprio a tale riguardo che è intervenuto il TAR Lombardia, nella sezione II di Milano, con la sentenza dell’11 gennaio 2018, numero 48, occupandosi di un caso concreto.

Le condizioni per il permesso di costruire

La legge e la giurisprudenza limitano l’efficacia del permesso di costruire condizionato solamente ad alcuni casi, strettamente previsti.

Infatti, il Consiglio di Stato si è occupato più volte di indicare come non sia possibile apporre delle condizioni al permesso di costruire, salvi i casi previsi dalla legge.

La legge, infatti, si limita ad indicare alcune situazioni nelle quali le condizioni per il permesso di costruire saranno ammissibili, mentre in molti altri casi queste potranno essere ritenute illegittime, ad esempio nel caso in cui siano estranee all’intervento che si dovesse realizzare.

Permesso di costruire condizionato, quando è legittimo

Viste queste premesse, il TAR ha rimarcato come il Comune abbia la facoltà di richiedere e di emettere un permesso di costruire condizionato qualora le condizioni si leghino, ad esempio, alle modalità di realizzazione delle opere.

Inoltre, per poter legittimare il condizionamento, dovranno essere ravvisati degli interessi di carattere pubblicistico da tutelare proprio grazie alle condizioni imposte dall’Autorità, e spesso suffragate da indicazioni di legge.