La decadenza del permesso di costruire può essere tacita, oppure è necessario un provvedimento espresso per farla valere concretamente? In relazione a questa fattispecie, che è più comune di quanto si potrebbe pensare, è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI 5285 del 2017.

Il Tribunale ha fatto chiarezza in relazione ad un tema che è spesso oggetto di controversie tra i privati e le Amministrazioni Pubbliche.

Decadenza permesso di costruire, le indicazioni del Consiglio di Stato

Si potrebbe pensare che la decadenza del permesso di costruire possa quasi passare inosservata e possa anche non essere notificata. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha voluto sottolineare come tale decadenza debba sempre essere identificata, e anche notificata, con uno specifico provvedimento amministrativo.

Infatti, nel momento in cui la decadenza sia stata determinata dal fatto di non aver iniziato i lavori entro il termine stabilito, sarà comunque necessario che il privato riceva notifica di tale decadenza in modo esplicito.

Questo diritto del privato viene indicato dal Tribunale come presente anche allo scopo specifico di consentire il contraddittorio tra il singolo e l’Amministrazione pubblica, soprattutto nel caso in cui il privato non sia d’accordo con quanto indicato dal Comune.

Si rileva, quindi, il fondamentale diritto a vedere perlomeno una dichiarazione formale di decadenza del permesso di costruire da parte del Comune. In caso contrario, la decadenza del titolo per poter realizzare una determinata opera immobiliare non potrà essere fatto valere dall’Amministrazione Pubblica in modo effettivo e con l’efficacia richiesta.