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La realizzazione di un muro di contenimento potrebbe sembrare una cosa semplice e per molti potrebbe anche essere un’operazione che non necessiti di particolari titoli edilizi.

Tuttavia, in relazione proprio a tali tipi di interventi si è pronunciato il TAR Campania, con la sentenza 4871 del 2017.

Che cosa s’intende per muro di contenimento?

Nel caso di specie il Tribunale Amministrativo si è occupato di una fattispecie nella quale era stato realizzato un muro che raggiungeva l’altezza di due metri al di fuori del terreno e che si sviluppava per ben 21 metri a livello lineare.

Questo può essere sicuramente definito come un muro di contenimento e saranno necessarie particolari cautele, oltre alla previsione di specifici permessi, per la sua realizzazione pratica.

I permessi per il muro di contenimento

Visto proprio il caso di specie il TAR ha potuto specificare come in tutti i casi in cui si realizzi un vero e proprio muro di contenimento sia necessario il permesso di costruire, diversamente da quanto accade per una semplice recinzione.

Infatti, l’opera non si può delineare alla stregua di un semplice intervento di manutenzione, ma come una trasformazione dell’area che sia stata impegnata dai lavori stessi.

Inoltre, in tutti i casi in cui il muro di contenimento abbia notevoli dimensioni sarà fondamentale presentare anche una Dichiarazione di Inizio attività. Qualora questa indicazione venga disattesa e non si effettui la presentazione del documento richiesto, l’Amministrazione locale avrà la possibilità di applicare la sanzione della demolizione dell’opera per il ripristino dello stato precedente dei luoghi.