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Per il permesso di costruire è operativa, in alcuni casi, la regola del silenzio assenso. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se tale disposizione sia valida anche in relazione agli immobili situati nelle zone A dei centri abitati.

La risposta a tale quesito arriva dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 27 settembre 2017, numero 4516.

Come opera il silenzio assenso

Secondo le disposizioni dell’articolo 20 del DPR 380 del 2001 è possibile, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per l’adozione di un provvedimento conclusivo, e qualora non vi sia stata opposizione del diniego, formare il silenzio assenso in relazione al permesso di costruire.

Questo tranne nei casi in cui sussistano i vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Quindi, in tutte queste situazioni non si potrà far operare il silenzio assenso.

Ci può escludere il silenzio assenso nelle zone A?

Esaminando il caso di specie, il Consiglio di Stato ha potuto valutare l’applicazione delle disposizioni sul silenzio assenso in relazione agli immobili che si trovino nelle zone A del territorio comunale.

Le zone A, infatti, sono quelle che comprendono agglomerati storici e centrali della città. In questi casi il Tribunale Amministrativo ha ritenuto inoperanti le disposizioni sul silenzio assenso, in quanto si potrebbero ritrovare concretamente i vincoli riferiti all’assetto culturale e paesaggistico della città.

Per ottenere, quindi, un permesso di costruire riferibile a tutte queste zone sarà fondamentale ricevere una risposta positiva da parte dell’Amministrazione Comunale e non il semplice silenzio.