Sommario

Il Testo Unico sulla sicurezza Lavoro D.Lsg. 81/2008 ha istituito, attraverso gli articoli 18 e 28, il Documento Valutazione dei Rischi (DVR).
La normativa riguardante la sicurezza nei cantieri edili, è stata successivamente integrata ed aggiornata con il D.Lsg. 3 agosto 2009 nr 106 che contiene disposizioni integrative e correttive del citato D.Lsg. 81/2008 e le norme relative alla disciplina sulla salute nei luoghi di lavoro ed il coordinamento.
L’attuale normativa pertanto pone determinati obblighi a carico di diversi soggetti.

I soggetti obbligati alla redazione del DVR

A livello legislativo è oggi possibile disinguere tre soggetti principali ai quale la legge delega la stesura di un documento di valutazione dettagliata dei rischi presenti in cantiere, valutazione questa che deve essere effettuata sempre ed obbligatoriamente dal datore di lavoro, sia esso l’impresa affidataria o l’impresa esecutrice e anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa anche familiare o con meno di dieci dipendenti.
Tali soggetti sono quindi il datore di lavoro come sopra descritto, il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) che può anche coincidere con il datore di lavoro stesso, ed il medico competente.
Queste tre figure in coordinamento tra di loro e sentito il parere del responsabile dei lavoratori, provvederanno a redigere il DVR.

In realtà, i moltissimi casi, il datore di lavoro affida la redazione del documento di valutazione dei rischi ad un professionista che si occupi sia di coadiuvarlo nelle operazioni preliminari, sia della successiva realizzazione del documento concreto.

Esistono, infatti, agenzie che si occupano proprio di svolgere tali mansioni, assicurando la possibilità di ottenere un documento di valutazione dei rischi che vada a rispettare tutte le disposizioni di legge e che non tralasci nulla di importante.

Il contenuto del DVR

Tale documento dovrà contenere:
1) descrizione dettagliata dell’azienda (impresa). Questa descrizione riguarderà, ad esempio, i riferimenti alla sede dell’azienda, alle attività che in essa vengono svolte e anche al suo importante organigramma, in modo che sia semplice individuare anche i responsabili che potranno essere ritenuti colpevoli in caso di problemi e negligenze;

2) descrizione del ciclo lavorativo e delle mansioni affidate ai singoli lavoratori. In questo punto si dovranno indicare le singole mansioni che i lavoratori svolgeranno, specificando, ad esempio, se questi abbiano bisogno di utilizzare particolari macchinari per completare il proprio ciclo di produzione;

3) identificazione dei pericoli possibili durante lo svolgimento delle mansioni. Questa è la vera e propria valutazione dei rischi, che ha inizio proprio dalle mansioni che i singoli lavoratori potranno svolgere. Sarà fondamentale indicare non solo i rischi riferiti al lavoro, ma anche quelli che si potranno riferire, ad esempio, ad ambienti comuni, come l’area nella quale i lavoratori potranno consumare i pasti, oppure la stanza dedicata allo spogliatoio dei dipendenti;

4) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di protezione e prevenzione attuate. In questo punto non ci si limiterà più ad indicare i rischi che saranno presenti in azienda: grazie alla collaborazione di diverse figure sarà possibile stabilire in quale modo prevenire tali rischi e quali comportamenti i lavoratori dovranno mettere in atto per poter svolgere in sicurezza la propria attività. Si indicheranno anche i dispositivi di protezione che i lavoratori dovranno usare per evitare gli incidenti e le  malattie professionali;

5) programmazione dei miglioramenti dei livelli di protezione e salute nei luoghi di lavoro. Siccome 5) 5)programmazione dei miglioramenti dei livelli di protezione e salute nei luoghi di lavoro. Nessuna impresa è perfetta, sarà possibile prevedere gli interventi migliorativi che aiuteranno i lavoratori a ridurre i rischi e limiteranno anche la possibilità che si verifichino comportamenti scorretti. Ad esempio, si potranno programmare interventi manutentivi, aggiornamenti a livello del personale e anche ristrutturazioni per le aree maggiormente problematiche dell’impresa;

Inoltre, il DVR dovrà avere una data certa, che dovrà sempre essere apposta su di esso, dovrà essere stato redatto su un necessario supporto cartaceo (in modo che non possa essere modificato senza la giusta procedura) e dovrà anche recare l’indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti, come il datore di lavoro, il medico competente e il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione all’interno dell’azienda.

La conservazione e l’aggiornamento del DVR

Redatto tale DVR recante quindi data certa, una copia dello stesso deve essere consegnata al rappresentante dei lavoratori e l’originale deve essere tenuto a cura del datore di lavoro presso i luoghi di lavoro a disposizione di eventuali organi controllori.

Il termine entro il quale il documento di valutazione dei rischi dovrà essere realizzato sarà perentorio: si tratta, infatti, del periodo massimo di 90 giorni dall’inizio dell’attività di impresa.

Periodicamente lo stesso DVR dovrà essere revisionato, sia qualora venga fatta richiesta dal RL o dal RSPP sia qualora siano avvenuti all’interno dei luoghi di lavoro infortuni che obbligano ad un adeguamento ed un potenziamento delle misure di sicurezza previste.

Tra le misure di prevenzioni previste, in base alle singole mansioni dei lavoratori, il DVR prevederà anche l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di fornire i dip ai lavoratori che avranno l’obbligo inderogabile di indossarli durante lo svolgimento della singola mansione.

Tali DIP risponderanno ad una specifica normativa europea ed il mancato utilizzo dei degli stessi da parte del lavoratore rappresenta giustificato motivo di licenziamento.
La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal DVR, rappresenta invece per il datore di lavoro motivo di sanzioni sia amministrative che penali.

Infatti, nel caso in cui si verifichino incidenti e infortuni sul lavoro, la presenza del DVR sarà uno dei primi elementi ad essere controllato. Allo stesso modo, si effettueranno controlli relativi alle manovre che siano state messe in atto allo scopo di far rispettare l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, elemento che non coinvolge solo il datore di lavoro ma anche gli altri soggetti coinvolti, come il medico competente.