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Con il Decreto del 20 dicembre 2019, sono cambiati i coefficienti per calcolare il valore dell’ usufrutto.

La norma dello scorso dicembre modifica le percentuali e i termoni per valutare la nuda proprietà. Con il Decreto del 20 dicembre 2019, sono cambiati i coefficienti per calcolare il valore di un usufrutto. Infatti, la norma modifica le percentuali e per valutare il valore di un bene, è necessario eseguire calcoli differenti. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze modifica la percentuale del calcolo per valutare il diritto e la nuda proprietà di un bene. I coefficienti per calcolare il valore devono essere conosciuti bene, altrimenti si rischia di non valutarli in maniera giusta. Tale dispositivo giuridico è uno dei diritti più importanti del quadro normativa vigente, perché in pratica una persona che dona o vende un immobile può mantenere il controllo dello stesso, per tutto il tempo della sua vita.

Le nuove percentuali sull’usufrutto

Per l’usufrutto ci sono le percentuali da valutare che oscillano da 1900 di coefficiente quando il beneficiario va da 0 a 20 anni fino a 200 di coefficiente, quando invece l’età va dai 93 ai 99 anni. La tabella si trova all’interno del decreto stesso pubblicato sulla Gazzetta del 30 dicembre.

Le altre caratteristiche le novità sull’usufrutto

Con la nuova normativa in merito all’usufrutto, si deve anche specificare nell’atto del valore dell’immobile quando il proprietario vuole cedere la proprietà dell’immobile. Bisogna presentare all’ufficio catastale competente per la Provincia, una voltura per riunione di usufrutto con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di morte. Invece, se viene a mancare il nudo proprietario, il valore della nuda proprietà andrà indicato nella dichiarazione di successione poi dato agli eredi. Visto che l’usufruttuario può godere dell’immobile, allora le imposte varie e l’IMU sono a suo carico fino a quando non ci sarà il passaggio definitivo.