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La costruzione della canna fumaria di modeste dimensioni necessità di un permesso a costruire? E quali interventi richiedono permessi specifici? Ecco alcuni chiarimenti.

Molti si chiedono se effettivamente sia necessaria un’autorizzazione per questo tipo di realizzazione o interventi simili. In realtà, per la costruzione della canna fumaria di 30 cm di diametro non è necessario il permesso a costruire. Secondo la sentenza del Tar Umbria della prima sezione, datata 31 gennaio 2020, la numero 41, la canna fumaria non ha necessità di avere un permesso a costruire se ha delle dimensioni limitate. Quest’opera, infatti, se è di piccole misure viene definita come priva di autonoma rilevanza urbanistico funzionale. Ecco perché non c’è bisogno di questa autorizzazione. Una canna fumaria di un diametro di 30 cm che non sia più distante di 3 metri da terra è un manufatto che ha caratteristiche dimensionali e tecniche che non sono fondamentali.

La realizzazione di gazebo di dimensioni rilevanti: serve il permesso?

Oltre alla costruzione della canna fumaria, anche altri interventi fanno venire i dubbi dui permessi. Secondo la sentenza del Tar Lombardia, la numero 86 del 31 gennaio 2020, prima sezione , un gazebo di dimensioni rilevanti legato ad un attività commerciale necessita di richiedere un permesso costruire perché non è un manufatto precario . Ciò vale soprattutto per i gazebo che hanno più di 30 metri quadri di grandezza perché fanno volume e quindi vanno ad incrementare il carico urbanistico.

I calcoli degli oneri di urbanizzazione e altre novità su permessi

Quando vi è un aumento di volume degli interventi, necessario pensare anche a come andare a calcolare gli oneri di urbanizzazion: se vi è un aumento del peso insediativo allora l’ente locale dovrà chiedere più oneri. In merito invece alla realizzazione dei parcheggi c’è da specificare che la legge Tognoli viene applicata solo a quelli totalmente interrati. Invece, per quanto concerne le costruzioni fuori terra sono assoggettate alle ordinarie costruzioni fuori terra. Secondo il TAR della Valle d’Aosta, con la sentenza numero 2 del 27 gennaio 2020, spostare una caldaia e creare un foro di sfogo invece, sono attività edilizia libera. In pratica le opere in questione non hanno una rilevanza urbanistico-edilizia e rientrano in quelle di manutenzione ordinaria. Nessun permesso quindi, proprio come la costruzione della canna fumaria.