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Il Consiglio di Stato decide in quali casi gli enti locali, ovvero i Comuni, possono decidere di non autorizzare la realizzazione di opere per superare i limiti per i diversamente abili. La realizzazione di opere edilizie volte a superare le barriere architettoniche degli immobili storici può essere negata solo in alcune condizioni. Con la sentenza 255 del 2020 il Consiglio di Stato ha spiegato che il comune deve garantire i diritti fondamentali delle persone che hanno problemi di mobilità, valutando la domanda. Però allo stesso tempo, ha anche la facoltà di negare l’autorizzazione se i lavori ledono questo tipo di opere.

Il caso valutato per la realizzazione delle barriere architettoniche negli edifici storici

Recentemente c’è stata una sentenza del Consiglio di Stato che è intervenuta, proprio sulle barriere architettoniche negli edifici storici. Infatti, i giudici amministrativi di secondo grado sono intervenuti sul caso di un condominio vincolato da un limite di interesse storico. Un condomino portatore di handicap ha chiesto di realizzare un ascensore e un ballatoio metallico per smontarlo. L’opera era necessaria per superare le scale. La commissione edilizia del comune aveva detto sì all’opera, ma no al ballatoio e quindi, aveva deciso una soluzione alternativa. Alla fine però, era arrivata lo stesso la realizzazione del ballatoio per cui poi ha chiesto un permesso in sanatoria. Per il condominio, la realizzazione era necessaria per non rovinare le volte a crociera e a botte dei rampanti, con un mezzo meccanico.

Quando le opere sono vietate

Per il Consiglio di Stato, le opere per il superamento di barriere architettoniche negli edifici storici possono essere vietate quando ci sono dei danni gravi all’edificio. Inoltre, è importante il carattere di collettività. Infatti, deve servire in generale a tutti coloro che utilizzano la struttura e hanno difficoltà di mobilità, non solo al singolo.