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Ristrutturazione, la domanda che si è soliti fare è: si può usufruire del bonus anche se in comodato d’uso dei genitori?

Qualora si dovessero effettuare degli interventi alla struttura o comunque all’immobile è possibile usufruire del bonus ristrutturazione per le spese?

Ristrutturazione, la risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha dato dei chiarimenti in merito alla ristrutturazione ed al bonus in merito, così è stato chiarito che il bonus può essere dato sia al proprietario dell’immobile che a chi lo detiene.

E’ chiaro che tutto questo è fattibile soltanto sulla base di un contratto di locazione o di comodato e che ci sia concesso il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

E’ fondamentale anche l’atto di detenzione sia registrato legalmente prima dell’avvio dei lavori oppure comunque entro il momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione.

Non è invece possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non è stato registrato nel momento di inizio dei lavori. La stessa cosa vale in caso di regolarizzazione  avvenuta successivamente alla registrazione dell’atto.

Gli adempimenti accettati dal bonus

Per tutti gli interventi di ristrutturazione sarà possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% rispettando però un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Tutto ciò è valido fino al 31 dicembre 2019.

Invece a partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione tornerà del 36% con un limite di 48.000 euro ripartita come sempre in dieci quote annuali tutte dello stesso importo.

Sono e saranno comunque detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Purchè siano destinatarie le singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali.