Abusi edilizi, secondo la sentenza 29979/2019 il condono ambientale non annulla l’ordine di demolizione di uno stabile.

Secondo quanto dichiarato dalla Cassazione la normativa paesaggistica e quella edilizia sono indipendenti quindi non si possono condizionare a vicenda.

Abusi edilizi, normativa indipendenti

La disciplina edilizia e quella paesaggistica sono regolate da due diverse norme, quindi la “sanatoria” consente soltanto di superare l’illegittimità di determinati tipi di interventi. Non di tutti gli interventi illeciti.

E’ quindi un concetto diverso da quello del condono che ha a che fare soltanto con le procedure eccezionali. Quindi per ricapitolare il permesso di costruire permette di estinguere i reati delle norme umanistiche. Non di quelli paesaggistici.

L’estinzione del reato non avviene nemmeno attraverso l’autorizzazione paesistica che ha come unico scopo quello di evitare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Si è quindi arrivati alla conclusione che il “condono ambientale” non implica la revoca dell’ordine di demolizione . Tutto questo perchè opera soltanto sugli interventi minori e non sugli interventi edilizi di maggior peso.

Qualora un privato dovesse realizzare interventi edilizi senza aver richiesto o comunque aver ottenuto permessi, anche in presenza del condono ambientale si procederebbe con la demolizione.

Il ricorso non potrebbe avere comunque esito positivo.