Abusi edilizi, si è arrivati alla conclusione che un edificio abusivo può essere demolito anche essendo in possesso del permesso di costruire in sanatoria. Questo è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 23474/2019.

L’unica cosa da fare in questo caso è compiere maggiori accertamenti per essere certi che si tratti di abuso, quindi effettuare controlli sul titolo abilitativo che ha sanato l’abuso.

Abusi edilizi, sanatoria e demolizione

Quando può essere rilasciato il permesso in sanatoria? Quando l’opera viene eseguita nel rispetto degli strumenti urbanistici non entrando in contrasto con tutto il resto.

La presentazione della domanda può avvenire soltanto fino alla data di scadenza citata negli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1. Tutto questo è valido in ogni caso fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Nel caso in cui dovesse essere disposta la demolizione e quest’ultima dovesse non essere applicabile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio potrà applicare una sanzione pari al doppio del costo di produzione.

Questo è quanto è stato stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e vale per tutti gli edifici ad uso residenziale. A quanto può ammontare la multa? Al doppio del valore venale che viene determinato a cura della agenzia del territorio sulle strutture non ad uso abitativo.

Anche nel caso di un seminterrato non in regola, qualora l’altezza dovesse essere anche leggermente superiore alla media si andrebbe incontro alla demolizione pur essendo in possesso del permesso di costruire.