Sommario

Il Tar ha dato tutte le spiegazioni utili a capire perchè la realizzione di una veranda ottenuta dalla chiusura del balcone necessita del permesso di costruire.

Modifica del prospetto e della sagoma dell’edificio

La creazione di un nuovo volume modifica i prospetti e la sagoma di tutto l’edificio con conseguente variazione della planimetria. Quello che si viene a creare è quindi un nuovo locale autonomamente utilizzabile a prescindere da qualunque materiale venga usato per la costruzione e la trasformazione.

Seppur il balcone dovesse esser chiuso per la realizzazione di una veranda in pannelli di alluminio, si tratterebbe di un aumento volumetrico che in materia urbanistico-edilizia. Il Tar specifica infine che il vano creato dalla chiusura del balcone può essere considerato volume tecnico. Non è quindi computabile nel calcolo della volumetria massima consentita. Quest’ultimo rientra infatti nelle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale e potenziale.

Tar, realizzazione veranda non ai fini urbanistici

Secondo i giudici, la realizzazione della veranda dalla chiusura di un balcone non è da considerare di pertinenza a fini urbanistici.

Bisogna quindi distinguere il concetto di pertinenza che deriva dal diritto civile da quello in senso urbanistico. Il primo non può essere applicato alle costruzioni qualificate come beni pertinenziali secondo le norme privatistiche. In questo caso infatti assumono una funzione autonoma rispetto a qualunque altro tipo di costruzione, con  assoggettamento al regime del permesso di costruire.

Degli interventi di trasformazione urbanistica e di edilizia ha parlato il Tar della Campania nella sentenza 2318/2019 composta da una lunga lista di motivazioni relative al permesso di costruire.