La conformità edilizia di un’opera che sia stata realizzata, come si potrà dedurre? In merito a questo tipo di quesito è intervenuto di recente il Tar Toscana, sezione III, con la sentenza 26 marzo 2019, numero 436.

Conformità edilizia e caso pratico

In generale, il permesso di costruire e quello di agibilità sono legati a presupposti di tipo differente. Il permesso di costruire vedrà la necessità di ottenere la conformità edilizia dell’opera realizzata, mentre il secondo vedrà la necessità di accertare che l’immobile rispetti le norme tecniche in materia di sicurezza, igiene, risparmio energetico, e così via.

La conformità edilizia, quindi, necessaria per uno di questi atti, non potrà essere determinata sulla base di deduzioni che fossero state precedentemente effettuate per il certificato di agibilità.

Questo perché i presupporti per gli atti sono differenti, e anche gli elementi che si andranno a ricercare a livello concreto.

Quindi, per il Tar, non sarà sicuramente possibile ricavare la conformità edilizia di un edificio da quello che può essere l’accertamento compiuto con l’obiettivo del rilascio del certificato di agibilità.

A tale certificato, inoltre non potranno essere attribuite ulteriori funzioni non ascritte allo stesso, come può accadere per il riconoscimento implicito della sanatoria a livello edilizio, che continua a non attenere a tale campo.

Per ottenere la conformità edilizia, quindi, bisognerà nuovamente agire, effettuare delle ispezioni specifiche ed effettuare delle deduzioni che siano costituite a parte rispetto a quelle precedenti, messe in atto per ottenere altri tipi di documentazioni.