La costruzione di una canna fumaria da parte di un solo condomino potrebbe ledere i diritti degli altri? E quali sarebbero le autorizzazioni necessarie per effettuare un intervento di questo tipo.

Per capire quali tipi di procedure si dovrebbero applicare in questi casi è intervenuto di recente il Tribunale di Firenze, con la sentenza 189 del 2019.

Costruzione di una canna fumaria, il contenuto della sentenza

In generale, la sentenza del Tribunale di Firenze indica come i partecipanti alla cosa comune possono ovviamente servirsene.

Tuttavia, questi non devono andare ad alterare la sua destinazione, e l’utilizzo che si farà della cosa stessa non deve impedire agli altri partecipanti di farne uso per i propri diritti.

Per questo, il singolo potrà apportare delle modifiche a proprie spese, ma il singolo partecipante al godimento della cosa comune, come può essere un condominio, non può estendere il suo diritto a danno degli altri partecipanti.

Il caso di specie che è stato esaminato dal Tribunale riguardava un soggetto che aveva costruito una canna fumaria che serviva alla sua attività di ristorazione.

La stessa correva lungo la facciata del lato cortile dell’immobile, ma questo manufatto non era stato autorizzato dall’assemblea.

Per i giudici, però, la canna fumaria si serviva del muro dell’immobile senza alterarne l’uso originario, che era semplicemente quello di delimitare il fabbricato.

Quindi, per il Tribunale, la presenza della nuova canna fumaria non andrebbe a ledere alcun diritto dei condomini al godimento della cosa comune, sia esso il cortile o la facciata.