Quali sono gli effetti di un piano di recupero, e quali sono le discipline applicabili ad esso?

Per rispondere a questa domanda è intervenuto di recente il Tar Campania, sezione II di Salerno, con la sentenza 12 febbraio 2019, numero 268.

Piano di recupero, le indicazioni del Tar

In particolare, il Tar in merito al Piano di recupero ha indicato come questo esplichi gli stessi effetti del piano particolareggiato esecutivo.

Proprio per questo motivo, gli si applicherà anche la medesima disciplina del piano particolareggiato.

Questo tipo di orientamento sarebbe stato già confermato nel passato, che avrebbero individuato la medesima interpretazione.

In molte sentenze, infatti, si legge come “i piani previsti agli articoli 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nati allo scopo di recuperare il patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, rivestono natura di strumento attuativo del piano regolatore generale. Per questo, restano gerarchicamente subordinati rispetto alla strumentazione urbanistica appartenente al rango superiore”.

Inoltre, gli atti stessi, proprio per le loro caratteristiche, non avrebbero solo una natura meramente programmatica, ma avrebbero delle vere e proprie finalità attuative rispetto al piano regolatore.

Anche questo tipo di interpretazione, ripresa dalla recente sentenza del Tar Campania, sarebbe stata più volte indicata anche all’interno di molte altre pronunce, sia di altri Tar sia di tribunali amministrativi di grado superiore.

Quindi, non si dovrebbe più arrivare a svilire la natura, il ruolo e anche l’applicazione del piano di recupero, indicandone un rango inferiore rispetto ad altri atti.