Le varianti al piano regolatore sono spesso realizzate dai Comuni e da altri enti locali allo scopo di poter aggiungere delle aree che consentano di costruire o di raggiungere un determinato scopo nella gestione territoriale.

Tuttavia, in alcuni casi le varianti al piano regolatore possono scontentare qualcuno, che magari poteva avere un determinato interesse in quell’area che sia stata interessata dalla variante.

Ecco perché ci si potrebbe chiedere se sia necessaria la comunicazione di avvio di un procedimento ai privati, oppure no.

In merito a questa controversia è intervenuto di recente il Tar del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 4 febbraio 2019 numero 53.

Varianti al piano regolatore, le facoltà degli enti locali

In generale, gli enti locali possono avviare vari progetti e procedimenti per apportare delle varianti al piano regolatore.

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se in queste occasioni il Comune, ad esempio, debba dare comunicazione di avvio del procedimento.

Per il Tar questo diritto dei soggetti privati di ottenere previamente la comunicazione di avvio del procedimento non si ritroverebbe.

Questo perché la variante ad un piano regolatore è un provvedimento di pianificazione generale, e proprio per questo motivo non si potrebbe individuare un diritto ad ottenere una comunicazione di avvio del procedimento per  soggetti che potrebbero essere interessati ad una determinata zona.

Esisteranno, invece, delle altre fattispecie nelle quali sarà possibile per i terzi invocare il diritto a conoscere le intenzioni dell’ente locale in merito ad una determinata area.