Alcune assicurazioni contro le calamità per gli immobili sono detraibili, ma questo non accade per tutte le tipologie di immobili.

Per questo l’Agenzia delle Entrate si è occupata di rispondere ad un contribuente che chiedeva se la sua agevolazione gli potesse spettare anche per un immobile che non appartenesse alla categoria abitativa.

Assicurazioni contro le calamità, quando spettano le detrazioni

Così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione Irpef del 19% relativa ai premi pagati per le assicurazioni contro le calamità può spettare solamente per le unità immobiliari che siano ad uso abitativo.

Inoltre, esiste anche un termine temporale, che è quello riferito alla stipulazione della polizza. La stessa, infatti, dovrà essere stata stipulata a partire dal 1° gennaio del 2018.

La possibilità di detrazione per le polizze per le calamità è stata introdotta dalla legge di bilancio del 2018.

Questa agevolazione fiscale, quindi, che è stata inserita tra gli oneri detraibili dell’articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, riguarda le polizze stipulate dal 1° gennaio del 2018, e si può equiparare a quelle che erano già previste per gli interessi passivi riferiti ai mutui per l’acquisto della prima casa, e non solo.

È equiparata alle detrazioni fiscali che già si potevano ottenere per le spese sanitarie e per altre polizze, come quelle sulla vita.

Ovviamente, non nel momento in cui la polizza sia stata stipulata, ad esempio, per tutelare un negozio o una fabbrica contro le calamità naturali, per le quali varrà l’assicurazione ma non la detrazione.