L’antincendio nei condomini cambierà, e inizieranno ad essere presto operative le nuove regole.

In particolare, si tratta delle modifiche apportate dal DM 25 gennaio del 2019, relativo alla sicurezza antincendio all’interno delle abitazioni.

Queste regole dovranno essere applicate fin da subito nei nuovi edifici, mentre per quelli esistenti sarà possibile un adeguamento entro il 6 maggio del 2020, per quanto riguarda i dispositivi antincendio, ed entro il 6 maggio 2021 per quanto riguarda l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di incendio e i sistemi di allarme vocale.

Queste disposizioni andranno applicate non a tutti i condomini, ma a quelli che superino una certa altezza.

Antincendio nei condomini, le regole e le altezze

In particolare, si possono individuare quattro livelli di prestazione per l’antincendio nei condomini a seconda della loro altezza:

  • Lo 0 per gli edifici che vadano da 12 a 24 metri;
  • L’1 per gli edifici che vadano da 24 a 54 metri;
  • Il 2 per gli edifici che vadano da 54 a 80 metri;
  • Il 3 per gli edifici che superino gli 80 metri.

A seconda, quindi, dell’altezza dell’edificio sarà possibile individuare le misure antincendio. Sarà il responsabile antincendio ad occuparsi non solo delle dotazioni, ma anche della messa in pratica delle misure di prevenzione per eventuali problemi legati alle fiamme.

Inoltre, nel caso in cui l’edificio superi gli 80 metri, o abbia più di mille occupanti, si identifica anche l’obbligo di nominare un coordinatore che si occupi della gestione dell’emergenza per il condominio.