Il rilascio di un titolo edilizio spesso richiede il pagamento di tasse e di altri tipi di diritti all’amministrazione che si occupi di tale rilascio.

Ci si potrebbe chiedere quando siano dovuti i diritti di segreteria, se al rilascio del titolo oppure nel momento in cui si faccia domanda, indipendentemente dall’esito della domanda stessa.

Per rispondere a questa domanda, certamente interessante per molte persone, è intervenuto di recente il TAR Veneto, sezione II, con la sentenza 64 del 21 gennaio 2019.

Rilascio di un titolo edilizio, il valore dei diritti di segreteria

In merito al rilascio di un titolo edilizio ci si potrebbe chiedere quale sia il valore concreto dei diritti di segreteria.

Così come ha specificato il TAR i diritti di segreteria dovrebbero essere pagati per il solo fatto di aver presentato una domanda per il titolo edilizio, e per il fatto di aver richiesto un’attività istruttoria all’amministrazione alla quale si sia presentata la domanda.

Per questo motivo, i giudici escludono la possibilità di subordinare il pagamento dei diritti di segreteria a quella che potrebbe essere la fine “sperata” della propria domanda.

La prestazione economica rappresentata, quindi, dai diritti di segreteria è qualcosa di dovuto in ogni caso, e potrebbe anche andare “persa” nel momento in cui non ci fosse, da parte del Comune al quale si sia fatta la richiesta, una risposta di tipo negativo in merito, ad esempio, alla possibilità di ottenere un permesso di costruire per un immobile.