Le modifiche urbanistiche sono una delle facoltà degli enti locali, e in alcuni casi possono arrivare a non soddisfare pienamente la popolazione locale, e soprattutto gli interessi di alcuni abitanti del luogo.

Si parla, in questi casi, anche di reformatio in peius, cioè di “modifica in peggio” e ci si chiede come ci si debba comportare, a livello legislativo, in questi casi.

Per risolvere una questione nata proprio da questo tipo di problema è intervenuto di recente il TAR Lombardia, sezione II di Brescia con la sentenza 21 gennaio 2019 numero 119.

Modifiche urbanistiche, quando sono precluse

In particolare, il TAR, nella sentenza citata, ha affrontato il problema della reformatio in peius e dei casi nei quali si possa avere un “legittimo affidamento” da parte di alcuni soggetti in merito ad una porzione di territorio.

Per i giudici, si potrebbe indicare come non sia possibile tale modifica in peggio nel caso in cui ci sia stato un legittimo affidamento da parte dei privati terzi basato, però, su elementi tangibili come convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, annullamento di dinieghi di concessioni edilizie per il territorio interessato dalla reformatio in peius.

In tutti gli altri casi, invece, non sarebbe possibile indicare come la modifica in peggio di una zonizzazione possa essere preclusa. Ovviamente, il Comune dovrà sempre avere delle minime ragioni per poter effettuare tali modifiche, ma queste potrebbero anche andare contro gli interessi dei privati in generale, pur mantenendo la legittimità dell’atto realizzato dall’amministrazione pubblica.