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La demolizione delle opere abusive è la sanzione più alta che viene comminata nei casi di abuso edilizio, e ci si potrebbe chiedere che cosa serva per comminare questo tipo di provvedimento.

Il Consiglio di Stato si è occupato di emettere recentemente una sentenza nella quale chiarisce un punto fondamentale, legato alla data della commissione dell’abuso.

Demolizione opere abusive, il caso

In concreto i giudici si sono dovuti occupare di un intervento di limitata entità,in particolare della costruzione di una piazzola di ingresso e di una scala in muratura.

Le stesse erano state realizzate parzialmente su suolo pubblico e parzialmente su suolo privato. Il ricorrente si opponeva all’ordine di demolizione in quanto le opere venivano indicate come delle mere aggiunte rispetto ad un immobile già esistente e organicamente presente.

Inoltre,le opere stesse sarebbero state realizzate addirittura prima del 1942, data che è stata individuata grazie a ben due perizie giurate.

Il Comune sosteneva che le opere fossero abusive, in quanto si potevano identificare come nuove costruzioni che andavano a trasformare la sagoma dell’edificio, e per questo si richiedeva il permesso di costruire.

Il Tar aveva già rigettato l’istanza proposta dal Comune.

La risposta del Consiglio di Stato

La risposta del Consiglio di stato in merito alla demolizione delle opere abusive è stata aderente rispetto a quanto previsto dal Tar.

Questo non tano per la non abusività dell’opera, quanto per il fatto di non aver prodotto una documentazione che attestasse la data certa della commissione della violazione, prova che doveva essere stata costituita dal Comune stesso.