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Una pergotenda di dimensioni rilevanti in quale modo potrebbe essere installata? Può essere utilizzata liberamente, oppure sono necessari particolari permessi?

In relazione a tale fattispecie è intervenuto il Tar Umbria con la sentenza 28 novembre 2018, numero 629.

Pergotenda di dimensioni rilevanti, i riferimenti generali

A livello generale, una pergotenda di dimensioni rilevanti potrebbe rientrare in categorie differenti.

Per la giurisprudenza la pergotenda, infatti, sarebbe una struttura costituita con lo scopo di rendere più vivibili gli spazi esterni di un’unità abitativa.

Per potersi parlare, però, di vera e propria pergotenda la struttura della stessa deve essere caratterizzata da alcuni elementi, tra i quali spicca proprio quello relativo alla tenda. Sarà essa a dover costituire l’elemento principale dell’installazione rispetto alle altre strutture che compongono l’opera.

La struttura, perciò, di sostegno dovrà essere proprio un elemento di semplice aiuto rispetto alla tenda stessa, e non dovrà costituire, invece, lo strumento principale dell’opera.

Allo stesso modo, per non potersi parlare di una nuova costruzione, la pergotenda dovrà essere di materiale plastico e retrattile, quindi non fisso.

Quindi, una pergotenda di questo tipo non richiede il rilascio di titolo abilitativo.

Pergotenda di dimensioni rilevanti, la risposta del Tar

Un’opera che, invece, sia di dimensioni rilevanti e che abbia profilati in ferro, con tanto di “pilastri” in metallo, non potrebbe essere considerata, per il Tar, una vera e propria pergotenda.

Per essa sarà necessario l’ottenimento di un permesso di costruire, in quanto non liberamente installabile. Ecco perché il Tar si è pronunciato in questo modo nella sentenza.