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La fascia di rispetto indica le distanze entro le quali è possibile la costruzione di un particolare edificio, e si applica a situazioni differenti, tra le quali rientrano, ovviamente, anche quelle nelle quali vi sia la vicinanza rispetto ad un corso d’acqua.

In relazione alla fascia di rispetto per la costruzione nelle vicinanze di un corso d’acqua è intervenuto di recente il Tar Lombardia, sezione I di Brescia, con la sentenza 29 novembre 2018, numero 1141.

Fascia di rispetto, le regole generali

La fascia di rispetto relativa ai corsi d’acqua è indicata dall’art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523. Essa è importante per questioni di scurezza, che consentano, quindi, l’utilizzo delle acque demaniali, ma anche il libero scorrimento dell’acqua stessa.

Proprio seguendo tali scopi, la fascia di rispetto prevista dalla legge è inderogabile e non può essere oggetto di modificazione nei casi specifici, ad esempio perché qualcuno lo richieda.

Fascia di rispetto, la risposta del Tar

Proprio partendo da questi presupposti, si indica come la fascia di rispetto per la costruzione di un edificio in prossimità di un corso d’acqua il Tar ha ribadito il diniego nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria rispetto ad un fabbricato che sia stato realizzato proprio nella così detta fascia di servitù idraulica.

Nonostante, quindi, le possibilità generali di condono edilizio, in questi casi non si concederà tale provvedimento, in quanto l’edificio sarà stato costituito in un’area nella quale si indica l’assoluta inedificabilità da parte di chiunque, anche della Pubblica Amministrazione.