Fattura elettronica, secondo la Legge di Bilancio 2018 vige l’obbligo di emissione e ricezione istantanea delle fatture elettroniche in corrispondenza alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi che possono avvenire tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia.

L’obbligo di trasmissione telematica dei dati non deve e non può essere sottovalutato ed è in vigore da giorno 1° luglio 2018 per tutte le operazioni relative ai subappalti.

Da giorno 1 gennaio 2019 invece verranno introdotte alcune modifiche tanto attese che permetteranno di avere a disposizione un periodo transitorio e che potrà essere applicato a molte operazioni B2B, quindi Business to Business.

Queste operazioni sono dirette ad altri operatori Iva, così come ai consumatori filiali quindi B2C, Business to Consumer.

Fattura elettronica e periodo transitorio

Fattura elettronica, secondo il DPR 633/1972, deve essere emessa entro massimo 24 ore dall’operazione, quindi dalla cessione del bene o dalla prestazione del servizio. Ma il Decreto è stato da poco ammorbidito inserendo un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019; durante quest’arco di tempo le fatture emesse in ritardo non avranno conseguenze legali quindi sanzioni, tutto ovviamente entro i termini stabiliti.

Coloro che non rispetteranno il nuovo termine dovranno pagare una sanzione che potrà essere ridotta del 20%.

E’ importante sottolineare che secondo il nuovo decreto sono ammessi ritardi di massimo 10 giorni dopo giorno 1 luglio 2019, purchè durante la procedura dell’emissione venga evidenziato che ci si è avvalsi del differimento oltre la data in modo consapevole.

In caso contrario non è ancora chiaro quali potrebbero essere i rischi, ma molto probabilmente si incorre in rischiose sanzioni.