Responsabilità danni proveniente dall’ambiente di lavoro (nel caso specifico dell’appaltatore), su chi ricade? A quanto pare la responsabilità ricade proprio sull’appaltatore stesso, quindi sulla persona che ha preso in carico e sta realizzando i lavori, essendo un’opera in autonomia in fase di svolgimento nei confronti del committente non in comune a terzi.

In caso di danni infatti, il committente può essere chiamato in causa solamente quando il danneggiato dimostra la sua ingerenza nei lavori o addirittura la violazione degli obblighi di vigilanza e di controllo con conseguenti pesanti sanzioni e non solo.

Qualora i danni dovessero invece derivare direttamente dall’oggetto dell’appalto, con ciò si indicano ad esempio le modifiche apportate o gli interventi realizzati dall’appaltatore, anche il committente potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni.

Perchè? Perchè secondo la legge “l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente”.

Responsabilità danni, cosa rischia la figura del committente?

Responsabilità danni, per evitare che questa ricada sul committente, come è consigliato comportarsi? In via precauzionale o in corso d’opera, per cercare di rimanere fuori da qualsiasi tipo di responsabilità il committente dovrà solamente essere in possesso di prove che dimostrano la sua innocenza e l’attribuzione esclusiva della colpa al solo appaltatore.

Ovviamente con ciò non si vuol dimostrare l’esclusione a priori del committente perchè non è detto che quest’ultimo debba essere sempre esonerato da qualsiasi responsabilità. Anzi, il compito più importante e di grande responsabilità ovvero il controllo dello svolgimento dei lavori e del rispetto delle norme, spetta proprio a lui.