Autorizzazione paesaggistica è arrivato il no alla proposta del silenzio-assenso e a precisarlo è proprio il Ministero dei Beni Culturali (Mibac) in risposta al quesito del Comune del Lazio.

Quest’ultimo infatti chiedeva se la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, la cosidetta “assenza­ assenso”, potesse avere la possibilità di superare il parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che era stato formulato dal Comune a causa della mancata conformità dell’intervento.

L’istituto giuridico del silenzio-assenso è limitato solamente ad un’ipotesi di proposta positiva da parte dell’amministrazione procedente mediante un meccanismo di “co-decisione”, facendo sì che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sia subordinato quindi alla doppia delibera dell’amministrazione procedente e del Ministero.

Risulta essere quindi esclusa l’esigenza del “doppio controllo” e della necessità di una seconda valutazione da parte della Soprintendenza, senza contare tra l’altro il fatto che risulta essere abbastanza difficile l’ipotesi che in questo caso proprio la Soprintendenza possa esprimersi a favore della questione essendo proprio titolare della funzione di conservazione e protezione del paesaggio.

Autorizzazione paesaggistica la collaborazione tra Sopraintendenza e Comune

Autorizzazione paesaggistica negata anche da parte della Sopraintendenza qualora il Comune dovesse esprimersi in negativo. Il suo parere si allineerà quindi automaticamente a quello del Comune, diventando “assenso” alla posizione negativa del Comune e non come molti pensano consenso.

La stessa cosa vale anche qualora il procedimento dovesse essere svolto dalla conferenza di servizi.

Questo è stato dichiarato a proposito “L’eventuale assenza della Soprintendenza in Conferenza di Servizi non può mutare in senso favorevole il diniego all’autorizzazione paesaggistica espresso dal Comune (o dalla Regione)”.