Relazione geologica, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 5364/2018, qualora questa fosse espressamente richiesta nel bando di una gara d’appalto è da ritenere obbligatoria e non è possibile presentare domanda o partecipare senza esserne in possesso.

Qualora si dovesse comunque partecipare, in assenza del certificato richiesto si può andare incontro alla diretta esclusione dalla gara d’appalto pur avendola vinta. C’è da dire inoltre che ogni tipologia di lavoro è a sè, quindi vi sono casi (rari e particolari) in cui la relazione non risulta essere necessaria.

Nel caso specifico di un progetto definitivo già presentato per una gara d’appalto, qualora fosse necessaria o comunque richiesta la relazione geologica non è possibile presentare il alternativa la relazione geotecnica in quanto si tratta di due documenti con caratteristiche diverse.

La giurisprudenza si occupa dello studio di questi casi e dopo studi è stato deciso che qualsiasi ricorso in merito risulta essere inutile ed inappropriato perchè l’obbligo di indicare un geologo e di presentare la relazione geologica insieme all’offerta tecnica è fondamentale anche per conoscere le prestazioni affidate all’appaltatore.

Relazione geologica quando è ritenuta obbligatoria?

Relazione geologica fondamentale, anzi obbligatoria nel caso di:

  • lavori che richiedono una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante
  • relazione richiesta espressamente dal bando o dal disciplinare di gara.

E’ altrettanto importante dire che il Consiglio di Stato ha inserito un secondo obbligo nella sentenza, ovvero che qualora la relazione dovesse essere obbligatoria, il bando dovrà soffermarsi e precisare in modo specifico la richiesta della documentazione, il tutto per cercare di seguire una cornice di compatibilità eurounitaria.