Titoli edilizi e permessi di costruire oggi sono totalmente svincolati dal parere del condominio che non avrà più il diritto di imporre alcun limite o stop ai lavori dello stesso edificio o di una struttura vicina. Anni di liti condominiali e problematiche familiari sembrano essere stati risolti attraverso la modifica di varie leggi avvenute negli anni.

Le legge approvata nel 2017 per esempio sancisce che solo la Pubblica Amministrazione potrà decidere se bloccare o sospendere i lavori senza tener conto inoltre del parere o del consenso ottenuto o negato da parte dei confinanti o dei condòmini poiché questi non avranno alcun peso (data la rilevanza privatistica) per le decisioni della Pubblica Amministrazione.

Titoli edilizi e permessi, come comportarsi?

Titoli edilizi e permessi non riguarderanno in alcun modo condòmini e vicini, quindi in caso di controversie o procedimenti legati ai diritti di costruzione e di proprietà, ci si potrà rivolgere esclusivamente al giudice di pace.

Comune e e Tar infatti non potranno più intervenire se non nel caso in cui siano state violate delle norme del Codice Civile.

Questo è quanto precisato nella clausola di salvaguardia generale dei diritti dei terzi, prevista dall’art. 11 comma 3 modificato giorno 6 giugno 2001.

Inoltre è importante ricordare che sarà obbligatorio partecipare a qualsiasi spesa di manutenzione straordinaria sull’edificio (condominio) per tutti coloro che al momento della delibera dei lavori risultavano essere condòmini pur senza usufruire dell’abitazione.

Mentre, in caso di vendita dell’immobile il dovere non risulta appartenere al nuovo proprietario ma all’ex, che avrà l’obbligo di partecipare alla spesa.