Ricostruire un edificio crollato, magari in seguito ad una calamità naturale, è un tipo di intervento che molti potrebbero voler realizzare, soprattutto allo scopo di poter recuperare ciò che l’immobile un tempo offriva.

Tuttavia, proprio il fatto di comprendere come identificare questo tipo di intervento può richiedere la pronuncia di un giudice.

Per dirimere questa questione, che è abbastanza comune, è di recente intervenuto il TAR Toscana, sezione III, con la sentenza del 25 giugno 2018, numero 934.

Ricostruire un edificio crollato, come interpretare i lavori

Nel caso in cui vi capiti di ricostruire un edificio crollato, dovreste cercare di applicare le disposizioni che sono state richiamate dallo stesso TAR Toscana per la sentenza.

I giudici, infatti, hanno sottolineato come esistano diversi casi di intervento sugli immobili.

Il restauro, e anche il risanamento di tipo conservativo, possono verificarsi solamente nel caso in cui esita effettivamente ancora un edificio sul quale intervenire.

Nel caso in cui, invece, si parli di una vera e propria ricostruzione, sarebbe necessario interpretare tale intervento in un altro modo.

Se l’edificio sarà crollato, non sarà possibile individuare i lavori come essi fossero una forma di risanamento conservativo, o di restauro. Queste tipologie di lavori, invece, dovrebbero essere ascritte all’interno della categoria della vera e propria ristrutturazione edilizia.

Da ciò deriva, quindi, anche l’obbligo di seguire le norme che regolano la ristrutturazione, ad esempio con riferimento ai permessi e ai passaggi che sono previsti dalla legge in questi casi, e che differiscono da quelli legati al semplice risanamento.