La costituzione di un piazzale in cemento come si può configurare da un punto di vista formale e legale? Saranno necessari dei particolari titoli per realizzarlo, oppure, essendo un’opera che viene percepita come non particolarmente impattante, può essere costruito in modo libero?

Proprio per dipanare ogni possibile dubbio in merito, è intervenuto di recente il TAR Umbria, con la sentenza 403 del 21 giugno del 2018.

Costituzione di un piazzale in cemento, l’interpretazione

La costituzione di un piazzale in cemento potrebbe non essere così “innocente” come molti potrebbero interpretarla.

Infatti, in generale il TAR Umbria ha voluto indicare come la sua realizzazione possa costituire una vera e propria nuova costruzione.

Questo accadrebbe in quanto il piazzale determinerebbe un consumo di suolo, e quindi quella che potrebbe essere una trasformazione praticamente irreversibile del suolo stesso.

Proprio sotto questo punto di vista, quindi, si ritiene necessaria la richiesta, e l’ottenimento, di un permesso di costruire.

In molti potrebbero pensare, però, che la costituzione di un piazzale in cemento possa essere un’opera rientrante nella pavimentazione e nella finitura di quelli che sono gli spazi esterni.

In realtà, il cemento determina di per sé una certa irreversibilità nella costituzione dell’opera stessa, e per questo motivo, quindi, si indica la necessità di ottenere il permesso di costruire.

Anche nel caso in cui il piazzale in cemento sia stato costituito allo scopo di realizzare un parcheggio, non si potrebbe mai parlare di opere di edilizia libera, e si indica sempre la necessità di ottenere il permesso di costruire.