Il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria è una pratica che si può applicare in tutti i casi nei quali i soggetti che avrebbero dovuto richiedere le autorizzazioni per effettuare una costruzione non l’abbiano fatto, ma successivamente si rivolgano all’amministrazione per avere tale forma di permesso.

La legge prevede come il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria dovrà vedere il previo accertamento rispetto a quella che sarà la conformità dell’opera costruita alle disposizioni urbanistiche pertinenti.

In merito a tale istituto ci si potrebbe chiedere se l’amministrazione comunale abbia la possibilità di effettuare degli apprezzamenti di tipo discrezionale, oppure no.

Per dirimere la questione è intervenuto il TAR del Friuli, con la sentenza 6 giugno 2018, numero 187.

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la discrezionalità

I giudici hanno ripreso una sentenza dello scorso anno, nella quale, oltre ad individuare alcune caratteristiche del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, si rispondeva già ad alcune domande proposte anche in questo caso.

I giudici hanno ribadito come il permesso possa essere rilasciato solo nel momento in cui si valuti la conformità dell’opera realizzata alle disposizioni urbanistiche, sia al momento della costruzione, sia in quello della presentazione della domanda.

La valutazione che, quindi, potrà essere fatta dall’Amministrazione non potrà essere discrezionale, ma dovrà attenersi a quelli che sono parametri di tipo oggettivo, e previsti dalla stessa legge.

Quindi, la discrezionalità nella valutazione stessa non potrà essere ammessa in nessun caso, sia per le forme di assenso sia per i rifiuti.