L’ impugnazione degli strumenti urbanistici e attuativi può avvenire non solo da parte dei soggetti interessati, ma anche da parte di terzi che abbiano un interesse particolare dal punto di vista edilizio e costruttivo.

Ci si potrebbe chiedere in questi casi quali siano i termini previsti per effettuare tale impugnazione, in modo che essa sia efficace.

Sulla questione è intervenuto recentemente il TAR Piemonte sezione II, con la sentenza 701 del 5 giugno del 2018.

Impugnazione degli strumenti urbanistici, la risposta del TAR

L’ impugnazione degli strumenti urbanistici e attuativi dovrà ovviamente avvenire in termini ben precisi per poter avere il valore previsto dalla legge.

Questi termini, però, potrebbero vedere alcuni dubbi, soprattutto nel caso in cui l’impugnazione sia effettuata da parte di terzi.

In generale, i giudici hanno specificato come i termini stessi possano decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione di un determinato provvedimento, quello contro il quale si proponga impugnazione.

Il TAR ha inoltre specificato come gli stessi principi possano valere anche per il Piano Regolatore: qui i termini per l’impugnazione non possono decorrere da quelle che saranno le notifiche effettuate nei confronti dei singoli proprietari interessati, ma da quella che sarà la pubblicazione dell’intero Piano.

Al più tardi, sarà possibile far decorrere i termini dall’ultimo giorno di pubblicazione dello stesso Piano Regolatore generale all’interno dell’albo pretorio presente presso gli uffici comunali.

In questo modo si potranno applicare sempre le stesse regole per ogni tipo di impugnazione e per diversi tipi di documenti e di provvedimenti.