A molte persone potrebbe risultare necessario ampliare un fabbricato, oppure innalzarne una parte, in modo da renderlo congeniale a particolari esigenze.

Certamente, questi interventi possono sembrare a volte di piccola entità, e tante persone possono pensare che sia sufficiente effettuare una variazione al catasto per non cadere in alcun tipo di violazione.

Tuttavia, vi possono essere casi nei quali la legge, e le sue interpretazioni, potrebbero non essere così “ampie” e si renda necessario un altro tipo di approccio alla questione.

Questo è accaduto anche con la sentenza recente emessa dal Tar Campania, Sezione II di Salerno, la pronuncia 900 del 7 giugno 2018.

Ampliare un fabbricato, l’interpretazione dei giudici

I giudici del Tribunale Amministrativo si sono trovati ad interpretare la legge in merito alla possibilità di ampliare un fabbricato, oppure di innalzarlo.

Nel caso di specie ci si chiedeva se fosse possibile configurare questi tipi di interventi come delle forme di ristrutturazione edilizia, con tutte le conseguenze del caso, oppure se la loro classificazione dovesse essere di altro tipo.

Il TAR ha indicato come l’ampliamento, così come l’innalzamento, di un immobile precedentemente esistente non possa configurarsi come una semplice ristrutturazione edilizia, ma come una forma di nuova costruzione.

I giudici hanno così ripreso quello che è un orientamento giurisprudenziale ormai noto a riguardo, che non consente di far rientrare nella ristrutturazione le opere che siano di questo livello, e di questo valore.

Quindi, chi si occupi di realizzarle dovrà rispettare le disposizioni relative alla costituzione di una nuova costruzione.