La destinazione urbanistica delle aree viene realizzata da parte del Comune, allo scopo di organizzare il territorio e di decidere in quale modo esso possa essere gestito.

Tuttavia, in alcuni casi, le decisioni dell’Amministrazione possono cambiare, e possono determinare anche delle variazioni nella destinazione urbanistica stessa.

Ci si potrebbe chiedere se, in questi casi, sia possibile invocare un diritto legato all’affidamento che il privato potrebbe aver fatto su quella che era la previa destinazione urbanistica affidata ad un fondo.

Per chiarire il tipo di interpretazione da poter applicare in questi casi è intervenuto di recente il TAR Toscana, sezione I, con la sentenza 29 maggio 2018, numero 758.

Destinazione urbanistica, i diritti delle parti

Se è vero che il privato potrebbe rimanere sorpreso, e anche non poter più effettuare interventi e lavori che avrebbe voluto fare prima di eventuali cambi di destinazione urbanistica, è anche da sottolineare come entrambe le parti, quella privata e quella pubblica, possano certamente avere diritti ma anche oneri.

Il Tribunale ha specificato, quindi, come in questi casi la scelta relativa alla pianificazione non può vedere limitazioni sulla base dell’affidamento che potrebbe essere stato generato nel privato.

Infatti, l’amministrazione, avrà sempre e comunque una grande discrezionalità nella gestione del territorio, anche se le sue decisioni potranno essere interpretate in modo negativo da parte del privato, e anche se queste potranno disattendere quello che poteva essere l’affidamento che si era precedentemente creato.

Questo perché la gestione del territorio è compito dell’Amministrazione, che prenderà le sue decisioni sulla base di interessi collettivi.