Gli interventi di scavo possono essere particolarmente impattanti su un fondo, sia che questo sia agricolo sia nel momento in cui si intervenga su un altro tipo di terreno.

E se a ciò si aggiunge il così detto sbancamento si può arrivare a pensare che siano necessari importanti titoli edilizi per la loro esecuzione.

Per chiarire quelli che possono essere i dubbi relativi ai documenti necessari per gli interventi di scavo e di sbancamento è intervenuto di recente in TAR Campania, sezione IV di Napoli, con la sentenza 18 maggio 2018, numero 3281.

Interventi di scavo non agricoli, i titoli richiesti

In particolare, il tribunale si è occupato di analizzare un caso riferito ad interventi di scavo e sbancamento eseguiti su terreni non agricoli.

I giudici amministrativi hanno sottolineato come in questi casi sia necessario fare due valutazioni differenti.

La prima è relativa al semplice intervento: esso, andando a mutare anche solo parzialmente lo stato dei luoghi, determinerà la necessità di ottenere previamente il permesso di costruire.

Infatti, lo scavo può essere interpretato tranquillamente come la costituzione di un nuovo volume, e quindi come quella che potrebbe essere una nuova costruzione.

Inoltre, potrebbe capitare che, insieme all’intervento di scavo ordinario, si vada ad incidere con i lavori su quella che può essere una zona sottoposta ad un vincolo paesaggistico di particolare rilievo.

Così com’è stato più volte indicato, anche in questi casi bisognerà ottenere, allo scopo di fare regolarmente i lavori, l’autorizzazione paesaggistica, in modo da non trovarsi in una situazione di abuso.