Arriva l’estate e tante persone potrebbero essere interessate all’ installazione di un gazebo nel proprio giardino o, comunque, vicino ad una casa o ad un altro tipo di costruzione.

Il gazebo è spesso visto come un elemento abbastanza precario, ma in alcuni casi potrebbe non essere così, e ci si potrebbe chiedere se siano necessari particolari permessi per l’installazione del manufatto.

Per chiarire gli eventuali dubbi presenti in merito è recentemente intervenuto il TAR Toscana, sezione III, con la sentenza 17 aprile 2018, numero 556.

 Installazione di un gazebo, quali le qualità importanti

In modo particolare, prendendo in considerazione la fattispecie dell’ installazione di un gazebo, il TAR ha voluto rimarcare alcuni concetti importanti, che forse spesso sfuggono a chi si occupi della realizzazione di tali opere.

Infatti, non sarà necessario ottenere il permesso di costruire qualora il gazebo sia di tipo precario, cioè possa essere installato, e poi eliminato, alla fine della stagione.

Allo stesso tempo, per i giudici non si potrebbe parlare di opera precaria nel momento in cui si realizzi una struttura che abbia tubi di ferro e che abbia anche la presenza di infissi, i quali siano stati cementati.

In questi casi, infatti, si parlerebbe di un vero e proprio manufatto dalla rilevanza a livello urbanistico. Per queste situazioni sarebbe, quindi, necessario ottenere il relativo permesso di costruire.

Infatti, tutti i manufatti che siano non precari, e che siano funzionali al soddisfacimento di esigenze permanenti, potranno andare ad alterare lo stato dei luoghi, e dovranno, quindi, vedere il previo ottenimento del permesso di costruire.