Sommario

I dubbi in merito all’inquadramento di un intervento nell’eventuale edilizia libera potranno essere più facilmente dipanati grazie alla presenza, all’interno del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, del relativo glossario.

Questo, infatti, definisce tutta una serie di termini e situazioni che spesso, nel passato, potevano portare a dubbi e perplessità.

Edilizia libera, le differenze rispetto al passato

Grazie all’entrata in vigore del Glossario unico non si vanno a modificare di certo le norme di fondo. Quindi, non si potrà pensare che con queste disposizioni si possano oggi realizzare, senza autorizzazione, interventi che prima erano assoggettati ad un regime giuridico differente.

Tuttavia, il glossario si occupa di identificare in modo chiaro le opere che già ora si possono trovare nel gruppo degli interventi di edilizia libera; spesso tali opere, non essendo state definite in modo esplicito, potevano portare ad avere alcuni dubbi interpretativi.

Edilizia libera, alcuni esempi

Per capire meglio a che cosa si faccia riferimento con l’edilizia libera, si potranno fare alcuni esempi.

Fanno parte di tale gruppo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria. Proprio nel decreto si legge anche una spiegazione grazie alla quale sarà più semplice capire che cosa sia la manutenzione ordinaria.

Essa è riferita agli “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Si può, quindi, comprendere come il Glossario non modifichi le categorie, ma consenta semplicemente di andare a comprenderle al meglio.