L’ eliminazione delle barriere architettoniche è sempre più importante, soprattutto nel momento in cui si vogliano rendere accessibili immobili di vecchia costruzione, ma che abbiano subito, negli anni, interventi di ristrutturazione.

Tali opere potrebbero essere classificate in modi diversi, ma grazie a quelle che sono le nuove definizioni date dal Decreto Ministeriale del 2 marzo del 2018, esse potrebbero sempre essere considerate come lavori di edilizia libera.

Eliminazione barriere architettoniche, sono opere di edilizia libera

In particolare, secondo il decreto, l’eliminazione delle barriere architettoniche non vedrebbe la necessità di ottenere delle autorizzazioni, soprattutto per alcune opere.

Tra queste rientrano sicuramente gli interventi che abbiano come obiettivo l’installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento e la messa a norma delle rampe, degli ascensori e anche dei montacarichi e dei servoscala.

In relazione agli ascensori interni, il Decreto sottolinea, però, come le autorizzazioni non siano necessarie solo nel caso in cui essi non incidano sulla struttura portante dell’immobile stesso.

Allo stesso modo, rientreranno sempre nella classificazione di interventi di edilizia libera, e quindi realizzabili senza titoli abilitativi, l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di quelli che sono dispositivi sensoriali, impianti igienici, apparecchi di tipo sanitario ed idrosanitario che siano legati alle necessità dei soggetti disabili.

Invece, qualora l’intervento richieda, ad esempio, l’installazione di un ascensore esterno sarà necessario effettuare la comunicazione dell’inizio dei lavori. Questo perché un ascensore esterno andrà a modificare quella che sarà la sagoma dell’edificio e quindi non potrà essere considerato come un intervento di edilizia libera.