Le case mobili turistiche sono sempre più diffuse, in quanto consentono di realizzare strutture per poter ospitare chi si trovi in visita ad un luogo di villeggiatura in modo molto più semplice e veloce rispetto a quanto accade per quelle in muratura.

Tuttavia, anche per tali strutture ci si potrebbe chiedere quali classificazioni siano applicabili e se siano necessarie delle specifiche autorizzazioni.

Le risposte a queste domande oggi si trovano nel Glossario unico per le opere di edilizia libera, il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018.

Case mobili turistiche e l’edilizia libera

All’interno del Decreto si legge come l’installazione, la manutenzione e anche quella che può essere l’eventuale rimozione dei manufatti leggeri come le case mobili turistiche, siano attività che possano rientrare nell’edilizia libera.

Tale classificazione può essere resa possibile nel caso in cui l’attività ricettiva sia già stata precedentemente autorizzata sotto il profilo urbanistico, edilizio e anche paesaggistico.

Ovviamente, le case mobili turistiche dovranno avere delle caratteristiche specifiche per poter usufruire di tali benefici.

Infatti, in tale gruppo si fanno rientrare le roulotte, i camper, le case mobili, le imbarcazioni e tutti gli assimilati.

Inoltre, sempre all’interno del Decreto si specifica come tali manufatti possano essere fatti rientrare nel gruppo dell’edilizia libera solamente nel caso in cui le attività per le quali essi siano stati realizzati siano di tipo turistico.

Qualora, invece, una casa mobile venga costruita o installata per quelle che possono essere esigenze di tipo abitativo o comunque permanente, sarà sempre necessario ottenere previamente il permesso di costruire.