L’ annullamento di un titolo edilizio può essere indicato come una forma di espressione per il potere di autotutela da parte dell’Amministrazione.

Tuttavia, nonostante esista tale potere in capo ad un Comune, ci si potrebbe chiedere come esso possa trovarsi in rapporto rispetto alla motivazione dell’annullamento stesso.

Per garantire un orientamento consolidato in materia è intervenuto di recente il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 29 marzo 2018, numero 1991.

I presupposti per l’ annullamento titolo edilizio

In primo luogo, all’interno della pronuncia, il Consiglio di Stato ha indicato quali dovrebbero essere i generali presupposti che consentano l’annullamento del titolo edilizio.

Essi si possono indicare come correlati a quella che è l’originaria illegittimità di un provvedimento. Inoltre, si possono aggiungere anche l’interesse pubblico, che sia concreto e attuale, rispetto alla rimozione.

Tuttavia, anche se il Comune può avere una rilevante discrezionalità nel momento in cui si occupi dell’annullamento di un titolo edilizio, ci si potrebbe chiedere quale sia il suo rapporto rispetto alla motivazione.

L’ annullamento titolo edilizio e la motivazione

In particolare, il Consiglio di Stato ha indicato come pur parlando, nell’annullamento di un titolo edilizio, di un’espressione di quella che è la discrezionalità del Comune, sarà sempre necessario vedere l’accompagnamento di una motivazione rispetto al provvedimento stesso.

Quindi, nel momento in cui si faccia riferimento al vizio che abbia portato all’annullamento, sarà anche necessario specificare quali motivi si possano aggiungere ad esso, così da legittimare effettivamente l’annullamento del titolo. Solo in questo modo l’annullamento sarà considerato accettabile.