L’ eliminazione delle barriere architettoniche sta diventando una priorità sempre più importante per moltissimi Comuni, ma spesso gli interventi di modifica insistono su edifici che, essendo stati costruiti alcuni decenni fa, potrebbero rendere difficile il rispetto, ad esempio, della normativa sulle distanze.

Proprio in relazione al rapporto tra questi due elementi è intervenuto il TAR Lombardia, sezione I di Milano, con la sentenza 27 marzo 2018 numero 809.

Eliminazione barriere architettoniche, più importante delle distanze

In particolare, il Tribunale Amministrativo si è occupato di andare a valutare quale sia l’effettivo rapporto intercorrente tra l’eliminazione delle barriere architettoniche e le disposizioni in merito alle distanze tra edifici.

I giudici hanno specificato come grazie al combinato disposto degli articoli 78 e 79 del d.P.R. n. 380/2001, le opere che abbiano come obiettivo l’eliminazione delle barriere architettoniche potrebbero anche essere realizzate in deroga rispetto alle norme relative alle distanze, come quelle previste dai regolamenti edilizi.

Rimarrà valido l’obbligo del rispetto delle distanze previsto dagli articoli 873 e 907 del Codice Civile.

Quindi, i Giudici hanno aggiunto come la normativa che è stata richiamata consente, quindi, per quella che è l’eliminazione delle barriere architettoniche, una specifica deroga rispetto alla disciplina delle distanze che sia stata determinata dagli strumenti urbanistici.

Tale deroga sarà automatica, quindi non richiederà la necessità di avere valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione.

L’applicazione di tali deroghe sarà sempre possibile poiché si ritiene che l’obiettivo primario delle opere realizzate sia più importante rispetto a quello previsto per le distanze.