La data dell’abuso edilizio risulta necessaria in molti casi, ad esempio quando sia necessario comminare una sanzione nei confronti di chi abbia compiuto l’abuso stesso.

In alcune situazioni, tuttavia, potrebbe essere non chiara l’identificazione propria di tale data, e ci si potrebbe chiedere da dove sia possibile far derivare la prova riferita al momento in cui l’abuso sia stato compiuto, ad esempio con l’ultimazione dei lavori di costruzione.

Per chiarire questo punto è intervenuto di recente il TAR Puglia, sezione III di Bari, con la sentenza 21 marzo 2018, numero 401.

Data dell’abuso edilizio, su chi grava l’onere della prova

Il TAR, in primo luogo, ha ricordato come in generale l’onere della prova in merito alla data dell’abuso edilizio, ad esempio con riferimento all’ultimazione delle opere, gravi direttamente sul soggetto privato.

Infatti, solo il soggetto interessato avrà la possibilità di fornire le documentazioni che, in modo inconfutabile, gli consentiranno di specificare il momento nel quale il fatto sia stato commesso.

In difetto di tale prova, quindi, l’amministrazione ha il diritto di negare quella che è la sanatoria dell’abuso, potendo emettere l’ordinanza di demolizione.

Data dell’abuso edilizio, la dichiarazione sostitutiva

Nel caso di specie, il TAR si è dovuto occupare di una situazione nella quale era stata prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Proprio con riferimento alla produzione di un tale documento, il tribunale ha specificato come la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non può essere utilizzata come una vera e propria prova.

Ad esempio, non si può usare questo documento per provare come la costruzione sia anteriore rispetto al momento nel quale il vincolo sia stato apposto al terreno da parte dell’amministrazione.