All’interno del nostro ordinamento esistono moltissime disposizioni che regolano i limiti per le superfici edificabili, come accade, ad esempio, per la fascia ferroviaria.

Per le costruzioni, infatti, che si avvicinino ai binari ferroviari dovranno essere rispettate particolari distanze che, in alcuni casi, potrebbero però essere derogate.

Proprio per andare a comprendere quando ciò sia possibile, è intervenuto il TAR Emilia Romagna, sezione I di Bologna, con la sentenza 5 marzo 2018, numero 195.

Fascia ferroviaria, quando vi si può derogare

Per iniziare, in relazione alla fascia ferroviaria e al suo rispetto sarà necessario prendere in considerazione l’articolo 49 del DPR 11 luglio 980 n. 753 che prevede come “Lungo i tracciati delle linee ferroviarie e vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”.

Partendo da questa disposizione si può comprendere, quindi, come tranne in rari casi, sia fondamentale rispettare i limiti di distanza previsti dalla legge.

Tali limiti, però, potrebbero essere derogati, secondo l’articolo 60 comma 1 del medesimo DPR, nei casi in cui ciò sia reso necessario dalla sicurezza pubblica, dalla conservazione delle ferrovie e da altre motivazioni.

Per il TAR, quindi, queste indicazioni legislative possono essere prese come esempio, ma sarebbe possibile, per le amministrazioni, prevedere comunque la possibilità di derogare a tali limiti nel caso in cui ciò si renda necessario, ad esempio per motivazioni che siano state individuate specificamente dal Comune.